Cosa bisogna osservare o evitare nell'elezione del Sommo Pontefice


La Costituzione Apostolica “Universi Dominici gregis” (UDG) – circa la vacanza della Sede Apostolica e l’elezione del Romano Pontefice, pubblicata da Giovanni Paolo II nel febbraio del 1996 – nella parte finale del documento prevede una serie di importantissime norme che i conclavisti sono obbligati a rispettare con assoluto rigore e che desideriamo, a beneficio di tanti nostri lettori, ricordare qui brevemente.

La prima indicazione riguarda il “crimine della simonia”, sviluppatosi nel Medioevo con la compravendita di cariche ecclesiastiche o più in generale con l’acquisizione di beni spirituali in cambio di denaro. Ad ispirarne l’ignobile mercato fu Simon Mago, un esperto in arti magiche attivo in Samaria, di cui parla il Nuovo Testamento, il quale, volendo aumentare i suoi poteri, offrì all’Apostolo Pietro del denaro, chiedendo di ricevere in cambio le facoltà taumaturgiche concesse dallo Spirito Santo. Pietro però – come raccontato in Atti 8, 9-24 – maledice il mago insieme al suo denaro rispondendo: «Possa andare in rovina, tu e il tuo denaro, perché hai pensato di comprare con i soldi il dono di Dio! Non hai nulla da spartire né da guadagnare in questa cosa, perché il tuo cuore non è retto davanti a Dio. Convèrtiti dunque da questa tua iniquità e prega il Signore che ti sia perdonata l’intenzione del tuo cuore. Ti vedo infatti pieno di fiele amaro e preso nei lacci dell’iniquità».“Se nell’elezione del Romano Pontefice, afferma pertanto il documento firmato da Giovanni Paolo II, fosse perpetrato – che Dio ce ne scampi – il crimine della simonia, delibero e dichiaro che tutti coloro che se ne rendessero colpevoli incorreranno nella scomunica latae sententiae” (UDG, 78).

Al numero 79 della Universi Dominici gregis si proibisce a chiunque, anche ai cardinali, di contrattare, promettere voti per l’elezione del Pontefice o prendere decisioni in conventicole private. Al n. 81 – in modo ancora più esplicito – viene inoltre precisato che non saranno ammessi patteggiamenti, accordi, promesse o impegni di qualsiasi genere che possano costringere i cardinali a dare o a negare il voto a qualcuno. “Se ciò in realtà fosse fatto, sia pure sotto giuramento, decreto che tale impegno sia nullo e invalido e che nessuno sia tenuto ad osservarlo; e fin d’ora commino la scomunica latae sententiae ai trasgressori di tale divieto. Non intendo, tuttavia, proibire che durante la Sede Vacante ci possano essere scambi di idee circa l’elezione” (UDG, 81). Quest’ultima sottolineatura, riguardante gli scambi di idee circa l’elezione del Papa, è ormai una prassi riconosciuta e consolidata tra i cardinali che non bisogna però sottovalutare, visto che a separarla dal divieto di prendere decisioni in conventicole private vi è un filo sottilissimo.

Tutti i cardinali elettori, come pure il Segretario del Collegio dei Cardinali, e tutti coloro i quali hanno parte alla preparazione del Conclave non possono ricevere, da nessuna altra autorità civile, l’incarico di proporre il veto o l’esclusiva per l’elezione del Pontefice. “Tale proibizione – prosegue il documento – intendo sia estesa a tutte le possibili interferenze, opposizioni, desideri, con cui autorità secolari di qualsiasi ordine e grado, o qualsiasi gruppo umano o singole persone volessero ingerirsi nell’elezione del Pontefice” (UDG, 80). Questa prassi, in passato, era esercitata da alcuni cardinali che ricevevano dall’ambasciatore o dal Re della propria Nazione di appartenenza l’incarico di presentare a tutti i membri del Collegio cardinalizio il veto o l’esclusiva circa la proposta di alcuni cardinali papabili. Fu Papa Pio X a rimuovere l’ostacolo con un esplicito documento pontificio.

Giovanni Paolo II esorta, infine, i cardinali elettori (UDG, 83) “a non lasciarsi guidare, nell’eleggere il Pontefice, da simpatia o avversione, o influenzare dal favore o dai personali rapporti verso qualcuno, o spingere dall’intervento di persone autorevoli o di gruppi di pressione, o dalla suggestione dei mezzi di comunicazione sociale, da violenza, da timore o da ricerca di popolarità. Ma, avendo dinanzi agli occhi unicamente la gloria di Dio ed il bene della Chiesa, dopo aver implorato il divino aiuto, diano il loro voto a colui che anche fuori del Collegio Cardinalizio avranno giudicato idoneo più degli altri a reggere con frutto e utilità la Chiesa universale”.

Il VI capitolo della UDG si conclude, nel periodo di Sede Vacante e soprattutto durante il Conclave, con un invito alla preghiera, “sull’esempio della prima comunità cristiana, di cui si parla negli Atti degli Apostoli (cfr 1, 14), la Chiesa universale, spiritualmente unita con Maria, Madre di Gesù, deve perseverare unanimemente nell’orazione; così l’elezione del nuovo Pontefice non sarà un fatto isolato dal Popolo di Dio e riguardante il solo Collegio degli elettori, ma, in un certo senso, un’azione di tutta la Chiesa” (UDG, 84). Invito che Giovanni Paolo II estende anche ai cardinali che, superati i limiti di età, non godono più del diritto di partecipare all’elezione del Sommo Pontefice: “Per lo specialissimo vincolo con la Sede Apostolica che la porpora cardinalizia comporta, si pongano alla guida del Popolo di Dio, radunato particolarmente nelle Basiliche Patriarcali della città di Roma ed anche nei luoghi di culto delle altre Chiese particolari, perché con la preghiera assidua ed intensa, soprattutto mentre si svolge l’elezione, si ottengano dall’Onnipotente Iddio l’assistenza e la luce dello Spirito Santo necessarie ai Confratelli elettori, partecipando così efficacemente e realmente all’arduo compito di provvedere la Chiesa universale del suo Pastore” (UDG, 85).

Pubblicato su Korazym.org

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