Insegnanti di religione, luoghi comuni e opinioni inaffidabili.


L’idea del luogo comune come esclusiva sorgente di verità non può che generare, nel nostro tessuto socio-culturale, un’informazione distorta degli argomenti trattati e per certi versi persino faziosa. Eppure, oggi, nel nostro Paese – che in questo campo vanta opinionisti di “alta qualità” – il metodo più semplice per affrontare certe discussioni, senza pretendere di conoscerne davvero i principali contenuti, è quello di sproloquiare attraverso l’inaffidabile categoria del luogo comune. Ma vado subito al dunque! Nel recente dibattito riguardante l’Ora di religione, scaturito da alcune considerazioni (poi rivedute) del ministro della Pubblica Istruzione, Francesco Profumo, c’è chi ritiene giusta una riforma dei sistemi di formazione e di reclutamento dei docenti di religione per i seguenti motivi (qui riportati da un lettore di cittanuova.it e di seguito da me sintetizzati per approntarne poi una risposta):

1) Gli insegnanti di religione cattolica (Irc) sono direttamente nominati dall’Ordinario diocesano in base a criteri discrezionali per i quali non è necessario consultare una graduatoria o computarne i titoli; 2) Per diventare docenti di religione non è richiesta una laurea statale. Essi possono anche insegnare prima di aver conseguito il titolo di studio in Scienze Religiose; 3) Gli IRC non sono (come i docenti delle altre discipline) abilitati all’insegnamento attraverso concorso pubblico e/o selezione effettuata con il conseguimento del titolo della SSIS. Eppure sono pagati dallo Stato al pari degli altri docenti, e ad essi, rispetto ai colleghi precari, vengono riconosciute anche le ferie estive.

Innanzi tutto chiariamo che l’insegnamento della religione cattolica in Italia è legittimato e regolato da un adempimento concordatario stipulato tra Stato italiano e Chiesa cattolica (e questa è storia!). Per rispondere alla prima erronea considerazione, o se volete al primo dei luoghi comuni inerenti a questo tema, precisiamo che “L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole… è impartito… da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall’autorità ecclesiastica, nominati, d’intesa con essa, dall’autorità scolastica” (cfr. D.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751). Quindi, il Vescovo del luogo ha il preciso compito di valutare l’idoneità degli insegnanti di religione, sarà poi l’autorità scolastica a nominarli “d’intesa” con quella ecclesiastica. Esiste anche una graduatoria degli Idr a livello locale e regionale, e ad essa si fa riferimento nel rispetto delle normative di giurisdizione scolastica.
Qualsiasi insegnante sa benissimo che un titolo in più o in meno – in una graduatoria rispettosa delle leggi vigenti e lontana da qualsiasi forma di mero clientelismo – fa la differenza. Inoltre, secondo le norme contenute nel Codice di Diritto Canonico (Can. 804, §2) “L’Ordinario del luogo si dia premura che coloro, i quali sono deputati come insegnanti della religione nelle scuole, anche non cattoliche, siano eccellenti per retta dottrina, per testimonianza di vita cristiana e per abilità pedagogica”. Sono tre chiarissimi requisiti che ogni insegnante di religione deve possedere e che privato di uno di essi perderebbe ogni diritto all’insegnamento. Aggiungo anche il fatto che tale prerogativa mette l’insegnante di religione in evidente svantaggio rispetto al collega di una qualsiasi altra disciplina che in nessuno dei tre casi prima ricordati verrebbe rimosso dall’incarico!

Per quanto concerne la seconda obiezione, coloro i quali desiderano insegnare religione devono possedere uno dei seguenti titoli accademici: baccalaureato, licenza o dottorato in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede; diploma accademico di Magistero in Scienze Religiose; diploma di laurea valido nell’ordinamento italiano, unitamente a un diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose. Detto questo, non credo che i lettori siano così ingenui da ritenere la formazione degli Irc – che hanno conseguito uno di questi titoli (vale a dire 5 anni di studi con la media di 10 o più materie specialistiche l’anno) – semplicemente legata alla conoscenza dei contenuti essenziali del catechismo!
La formazione offerta dalle Pontificie Facoltà Teologiche è assolutamente alta e fornisce adeguatissime competenze culturali e professionali.

Riguardo la terza obiezione ricordiamo che la legge 186 del 18 luglio 2003 ha previsto l’entrata in ruolo, previo concorso abilitativo, di circa quindicimila insegnanti (su venticinquemila). Dall’entrata in vigore della legge la nomina dei docenti di Irc compete, come avviene per la totalità degli altri insegnanti, per il 70% delle cattedre complessive all’U.S.R. (Ufficio Scolastico Regionale) d’intesa con l’Ordinario Diocesano, riguardante i soli docenti che hanno superato il concorso. La nomina del restante 30% è lasciato alla discrezione della curia diocesana e alla conferma del dirigente scolastico. Non convincono le accuse che spesso vengono rivolte ai docenti di religione, e che se confrontate “seriamente”con la realtà non possono che crollare miserabilmente.

E’ il saggio Leonardo Sciascia a suggerirci una riflessione molto più criteriata: “Trovo piuttosto vacue, da gente che non sa quanto in profondità si debba andare nella ricerca della libertà, le polemiche sull’insegnamento della religione nelle scuole. Bisognerebbe insegnarla meglio, questo sì. Ma la religione come materia di studio è una pietra su cui l’intelligenza si affila. Se ne sostanzia la fede, per chi ce l’ha o la cerca. O ne vengono fuori i Voltaire, i Diderot, i grandi increduli e anticlericali”.

Pubblicato su Korazym.org

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